Art. 5.
(Regolamento di esecuzione).

      1. Dopo l'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 9-bis. - 1. L'acquisizione della cittadinanza italiana nelle ipotesi di cui agli articoli 5 e 9, comma 1, lettera f), è comunque sottoposta alla verifica della reale integrazione linguistica e sociale dello straniero nel territorio dello Stato.
      2. Con regolamento di esecuzione della presente legge, adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, sono definiti i termini e le modalità per la presentazione delle istanze, gli organi competenti a riceverle nonché la documentazione da produrre, ivi compresa quella ritenuta idonea a comprovare la sussistenza del requisito di cui al comma 1, e sono armonizzate le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, e successive modificazioni».

 

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